ASSEMBLEE TERRITORIALI ELETTIVE

L’Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale composto da quattro membri eletti dall’Assemblea più un membro eletto tra gli atleti ed uno eletto tra i tecnici. Il Comitato Regionale è istituito in quelle regioni ove siano presenti almeno dieci affiliati aventi diritto a voto.

L’Assemblea Provinciale elegge il Presidente Provinciale e il Consiglio Provinciale composto da due membri eletti dall’Assemblea più un membro eletto tra gli atleti ed uno eletto tra i tecnici. Il Comitato provinciale è istituito in quelle provincie ove siano presenti almeno cinque affiliati aventi diritto a voto.

Per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano si rimanda all’art. 40 dello Statuto.

 

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

L’avviso di convocazione, con conferma di ricevimento, è comunicato almeno 20 giorni prima della riunione.

La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno dell’Assemblea e l’indicazione dei voti plurimi attribuiti

CANDIDATURE

Il termine di presentazione delle candidature è di 7 giorni prima dell’Assemblea.

Le candidature devono essere presentate al Comitato territoriale di competenza

Le candidature alla carica di Presidente Regionale devono essere sottoscritte da almeno 10 aventi diritto a voto.

Le altre candidature agli Organi regionali devono essere sottoscritte da:

  • almeno 3 delegati dei tecnici, per ogni candidato a rappresentare i tecnici
  • da almeno 5 delegati degli atleti, per ogni candidato a rappresentare gli atleti
  • da almeno 2 affiliati per l’elezione degli altri membri del Consiglio regionale.

Le candidature alla carica di Presidente Provinciale devono essere sottoscritte da almeno 5 aventi diritto a voto.

Le altre candidature agli Organi provinciali devono essere sottoscritte da:

  • almeno 2 delegati dei tecnici, per ogni candidato a rappresentare i tecnici
  • da almeno 2 delegati degli atleti, per ogni candidato a rappresentare gli atleti
  • da almeno 2 affiliati per l’elezione degli altri membri del Consiglio Provinciale.

I Comitati territoriali provvederanno a comunicare le candidature accettate entro 5 giorni dalla data delle Assemblee (v. artt. 28, 29 e 30 dello Statuto).

Si evidenzia che chi si candida alle cariche per un Organo federale, centrale o territoriale, nell’ambito della stessa tornata dei rinnovi quadriennali, potrà candidarsi per una sola delle cariche nazionale o territoriale come previsto dall’art. 29 comma 5 dello Statuto (v. anche artt. 21 e 30 del Regolamento Organico).

VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

  • In prima convocazione: se sono presenti un numero di rappresentanti superiore ai 2/3 degli aventi diritto a voto
  • In seconda convocazione: se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto a voto

I Consigli Territoriali (regionali e provinciali) provvedono preventivamente alla nomina dei Componenti della Commissione verifica poteri

DELEGHE

Ogni avente diritto a voto può rilasciare una sola delega a condizione che il numero degli affiliati aventi diritto a voto sia superiore a 20 (art. 42 dello Statuto)

PROCEDIMENTI DI VOTO NELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Tutte le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto con votazioni separate e successive

Ogni avente diritto a voto esprime una sola preferenza per i candidati alle elezioni

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

Eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea

Nominare, su proposta del Presidente e per ogni commissione di scrutinio, tre scrutatori per il controllo delle schede ed il calcolo dei voti.

PREDISPOSIZIONE SCHEDE ELETTORALI

Le schede elettorali dovranno essere predisposte come segue:

  • Per l’elezione del Presidente una scheda unica su cui sono indicati i candidati alla carica
  • Per l’elezione del Consiglio Territoriale tre schede diversificate, una per i delegati degli affiliati, una per gli atleti ed una per i tecnici, che riportano i nomi dei candidati per le rispettive categorie.